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RIDIMENSIONATA LA "QUESTIONE IMPIANTI"

A pochi mesi dall’entrata in vigore della nuova normativa in materia di sicurezza degli impianti di cui al Dm 22 gennaio 2008 n. 37, la cd “manovra fiscale” (articolo 35 del Dl 25 giugno 2008, n. 112) ne ha abrogato l’articolo 13 e, con esso, l’obbligo di certificare, in occasione dei trasferimenti immobiliari, la conformità degli impianti domestici alle norme di sicurezza. Stante quest’abrogazione, sembrerebbe non dover più interessare l’impatto che il Dm 37/2008 ha provocato nell’ambito dei trasferimenti immobiliari; a maggior ragione di quei trasferimenti immobiliari che avvengono in occasione di procedure esecutive (individuali o concorsuali), considerato che la normativa in esame ha, come naturale ambito di applicazione, i trasferimenti immobiliari che avvengono per effetto di trattative contrattuali. Due ordini di considerazioni, tuttavia, rendono l’indagine ancora attuale. La prima, è che la manovra d’estate ha abrogato solo l’articolo 13 del Dm 37/2008, ossia l’obbligo di documentare nel contratto lo stato degli impianti. Tutto il resto della normativa rimane in vigore, in particolare quanto indicato ai fini della realizzazione degli impianti in conformità alle prescrizioni di legge e agli obblighi del proprietario di adottare tutte le misure necessarie per conservare le caratteristiche di sicurezza dei propri impianti. Di conseguenza, anche se viene meno l’obbligo formale di descrivere nel contratto lo stato degli impianti, permane quello sostanziale di tenere conto dello stato degli impianti in sede di contrattazione immobiliare. Questo significa che difficilmente si avranno contratti in cui lo stato degli impianti verrà completamente taciuto. La seconda considerazione è che per quanto il naturale ambito di applicazione del Dm 37/2008 siano i trasferimenti immobiliari che avvengono per effetto della libera negoziazione, esso dispiega comunque la propria influenza anche sulle procedure esecutive, nel cui ambito sono disposti trasferimenti coattivi. Infatti, con il Dm 37/2008 si è radicato il principio per cui l’acquirente ha sempre diritto di essere adeguatamente informato sullo stato di conformità degli impianti.

(Quesito tratto dalla rubrica L'Esperto Risponde, Il Sole 24 Ore, del 1 settembre 2008 n. 69)