« HOMEPAGE

Contratto di locazione con clausola di trasferimento della proprietà

L’Agenzia delle Entrate offre chiarimenti sul trattamento fiscale del contratto di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per entrambe e parti.
Con riferimento all’imposizione diretta, secondo il disposto dell’art. 109, co. 2, lett. a), D.P.R. 917/1986, si deve ritenere che in presenza di un contratto di vendita con riserva della proprietà o di un contratto di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti, il verificarsi dell’effetto traslativo è voluto da entrambi i contraenti già al momento della conclusione del contratto ed è, pertanto, a tale data che occorre fare riferimento per individuare il momento in cui ai fini della redazione del bilancio e ai fini fiscali rileva il trasferimento del bene.
Con riferimento all’imposizione indiretta, l’Agenzia ritiene necessario distinguere tra i costi sostenuti dal locatore/futuro cedente per l’acquisizione dell’immobile o in relazione alla condizione giuridica di proprietario-locatore, da un lato, e quelli sostenuti in nome proprio, ma per conto dei locatari, dall’altro.
In relazione a quest’ultima tipologia di costi, il trattamento, ai fini Iva, da applicare al riaddebito delle spese sostenute dal locatore è disciplinato dall’art. 3, co. 3, ultimo periodo, D.P.R. 633/1972. Diversamente, in relazione alla prima tipologia di costi, il relativo addebito nei confronti del locatario costituisce solo una componente del prezzo
convenuto tra le parti e segue, pertanto, la stessa disciplina prevista per la locazione con patto di futura vendita vincolante per ambedue le parti. (Risol. Agenzia delle Entrate del 1.8.2008 n. 338)

(Notizia tratta dalla rivista "La Settimana fiscale" , Il Sole 24 Ore, n. 32 del 4 settembre 2008, pag. 20)