Bonus facciate 2020
Bonus facciate 2020
Annalisa Motta
Consulente tecnico commerciale Puntocasa Network
lunedì 11 maggio 2020

Bonus facciate 2020


Sempre maggiore risalto viene attribuito, anche dal punto di vista fiscale, a tutte le opere che conducono alla riqualificazione del territorio, dagli interventi di efficientamento energetico a quelli che valorizzano il patrimonio edilizio esistente.

E’ un tema che è molto caldo in tutti gli ambiti, perché gli interventi di riqualificazione urbanistica e riconversione energetica rappresentano una coraggiosa apertura ed una sfida strategica in grado di attribuire nuovo valore alle costruzioni esistenti migliorando, senza sconvolgerlo, il tessuto urbano.

Basti pensare che in Italia ci sono più di 10 milioni di edifici residenziali costruiti prima del 1990 che rappresentano quasi l’80% del patrimonio residenziale italiano; inoltre considerando che sono presenti oltre 110 milioni di metri quadrati di abitazioni da ristrutturare e riqualificare, si potrebbe generare in tempi molto brevi un mercato potenziale addirittura trainante per l’intero settore edilizio e rispondere adeguatamente ad una buona parte dell’esigenza abitativa.

Insomma un circolo virtuoso ampiamente sostenuto dalle norme edilizie, sempre più rivolte a ridurre il consumo del suolo e dalle normative fiscali che incentivano la riqualificazione edilizia con sconti e benefici molto importanti.

Tra questi, il cosiddetto “bonus facciate” rappresenta un significativo sconto fiscale che consente di recuperare il 90% dei costi sostenuti nel 2020, senza un limite massimo di spesa, beneficio che si applica agli edifici residenziali e non, purché situati in zone urbanistiche A, B o in zone assimilabili in base alla normativa regionale ed ai regolamenti edilizi comunali.

LE NOVITA’ DEL PROSSIMO DECRETO

In questo momento di crisi economica e sociale legata all’emergenza sanitaria ancora in atto, il governo punta a inserire nel decreto maggio 2020 una “proposta shock” per il settore dell’edilizia e per il rilancio degli investimenti privati.  La bozza del decreto prevede l’innalzamento dell’aliquota di detrazione al 110% per interventi di riqualificazione sismica ed energetica, vantaggio esteso anche alla ristrutturazione delle facciate. Nella nota esplicativa del governo c’è un esempio concreto: “se una famiglia effettuerà lavori sulla propria abitazione che ricadono all’interno degli interventi sopra indicati per un importo di €  1.000, riceverà al momento della dichiarazione dei redditi una detrazione pari al 110% del costo dei lavori (in questo caso €  1.100) che potrà usare in compensazione in cinque quote annuali di pari importo”

Oltre all’aumento delle aliquote le famiglie potranno ricevere, a fronte della cessione della detrazione fiscale, uno sconto direttamente in fattura pari al 100% del costo dei lavori da parte dell’impresa che ha effettuato la ristrutturazione. Le famiglie potranno quindi effettuare importanti opere senza alcun esborso finanziario. Le imprese recupereranno il credito cedendolo a terzi per ottenere immediatamente la liquidità necessaria, nella proposta infatti è prevista la facoltà di cessione del credito con un numero di passaggi superiore a due, permettendo la cessione anche agli istituti bancari.

Alcuni spunti per conoscere meglio il bonus facciate:

A CHI SPETTA IL BONUS

L’agevolazione è rivolta ad un ampissimo bacino di contribuenti che sostengono nel 2020 le spese relative all’esecuzione degli interventi, come ad esempio:

  • persone fisiche compresi gli esercenti arti e professioni
  • contribuenti che conseguono redditi d’impresa
  • enti pubblici e privati
  • società semplici
  • associazioni tra professionisti

Sono esclusi tra gli aventi diritto i titolari esclusivamente di reddito derivante dall’esercizio di attività di impresa che aderiscono al regime forfettario in quanto il loro reddito è assoggettato ad imposta sostitutiva.

REQUISITI DI POSSESSO E DETENZIONE

I contribuenti interessati devono possedere l’immobile oggetto di intervento in qualità di proprietario, nudo proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento.

Possono usufruire del beneficio anche coloro che detengono l’immobile in base a contratti registrati di locazione e comodato, con consenso all’esecuzione delle opere rilasciato dal proprietario.

OPERE INCLUSE NEL BENEFICIO

In linea generale le opere devono riguardare le parti di facciata visibili dalla strada o dal suolo pubblico. Non sono quindi incluse nel beneficio in questione le opere eseguite su facciate interne, cortili, cavedi ecc. Queste opere comunque sono riconducibili al beneficio già esistente riferito alle ristrutturazioni edilizie. Potrebbero quindi coesistere due differenti benefici nell’ambito del medesimo intervento.

Facciata: agevolati con bonus del 90% gli interventi di pulitura, tinteggiatura, consolidamento, ripristino, miglioramento delle prestazioni isolanti (che interessino fino al 10% della superficie) e rinnovo degli elementi

Balconi: sono incluse le opere di pulitura, tinteggiatura, consolidamento e ripristino dei balconi e terrazzi

Impianti: è ammesso il bonus anche per tutte le parti di impianti che fossero inclusi nella facciata come ad esempio un impianto antenna o un impianto di condizionamento

Altri elementi di decoro: come fregi, parapetti, cornicioni, grondaie

Spese correlate: sono incluse nel beneficio tutte le spese correlate alla realizzazione delle predette opere come progettazione, costi per ottenimento dei titoli abilitativi,  IVA, acquisto di materiali, smaltimento di materiali demoliti, tassa di occupazione suolo pubblico

QUANDO CORRE L’OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE ALL’ENEA

All’Enea (Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie) devono essere inoltrati, a lavori ultimati, i dati necessari relativamente ad interventi che sono influenti dal punto di vista energetico e quelli che interessano l’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva degli edifici sui quali è stato effettuato l’intervento.

Nella scheda, che deve essere inoltrata unicamente in modalità telematica utilizzando il modello che si può trovare sul sito www.enea.it, devono essere indicati:

  • i dati identificati catastali dell’immobile
  • i dati del soggetto che ha sostenuto le spese
  • il risparmio annuo di energia che ne è conseguito (dati che saranno forniti dal progettista o dal tecnico certificatore)
  • il costo dell’intervento comprensivo delle spese professionali

ZONE URBANISTICHE DOVE SI POSSONO EFFETTUARE GLI INTERVENTI AGEVOLATI

E’ chiarito dalla guida fiscale dell’Agenzia delle Entrate che il beneficio spetta per opere eseguite su fabbricati ubicati in particolari zone indicate come zone A e B. Questo aspetto puntualizza che il bonus è rivolto alla riqualificazione del tessuto urbano esistente, escludendo quindi le aree di nuova espansione. In generale sono da considerare zone ammesse quelle del centro storico e quelle già parzialmente o totalmente urbanizzate, comunque l’ufficio urbanistica del Comune ove si trova l’immobile potrà darvi certezza sulla zona di appartenenza del fabbricato.

COME SI UTILIZZA IL BENEFICIO

Come per altre detrazioni legate alle ristrutturazioni, il beneficio deve essere ripartito in quote annuali (10 con l’attuale normativa, 5 con il decreto maggio 2020) a partire dal periodo d’imposta in corso e spetta fino alla concorrenza dell’imposta lorda.

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